Adempimento obbligo istruzione - Legge n. 159/2023, di conversione del Decreto Legge 123/2023 (cosiddetto “Decreto Caivano”) recante “Misure urgenti di contrasto al disagio gio vanile, alla povertà ed
Numero 147

Adempimento obbligo istruzione - Legge n. 159/2023, di conversione del Decreto Legge 123/2023 (cosiddetto “Decreto Caivano”) recante “Misure urgenti di contrasto al disagio gio vanile, alla povertà ed

Si pubblica la circolare numero 147 del15 febbraio 2024 con le varie informazioni.

Immagine profilo

da Lazzarella Abbondi

del giovedì, 15 febbraio 2024

rep

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

IC “DON RINALDO BERETTA” 

Via Manzoni,50 – 20833 Paina di Giussano (MB) 

Tel: 0362–861126 

e-mail: mbic83400b@pec.istruzione.it mbic83400b@istruzione.it 

sito: www.icdonberettagiussano.edu.it 

Circ. n. 147 del 15 febbraio 2024 

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto 

Al Personale Docente 

Alla Segreteria Ufficio Didattica 

Al DSGA 

Al Sito WEB della scuola 

  

Oggetto: Adempimento obbligo istruzione - Legge n. 159/2023, di conversione del Decreto Leg ge 123/2023 (cosiddetto “Decreto Caivano”) recante “Misure urgenti di contrasto al disagio gio vanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”


 

Con la presente si comunica che la legge in oggetto ha sostituito l’art. 114 del T.U. della Scuola (D. Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scola stici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione. 

La suddetta legge prevede infatti che il Sindaco, mediante accesso all’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST), individui i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il Responsabile dell’Adempimento dell’obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge. 

Nelle more dell’attivazione dell’ANIST, l’Ufficio didattica della segreteria di questa istituzione scolastica avrà cura di trasmettere al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, sog getti all’obbligo di istruzione, regolarmente iscritti. 

Durante l’anno scolastico, i docenti coordinatori dovranno comunicare all’ufficio didattica gli alunni assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustifi cati motivi, rispetto ai quali dovrà essere inviata dal dirigente scolastico apposita comunicazione ai responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione con la quale si chiederanno le relative giu stificazioni, ove sussistano. 

Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al respon sabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione o non giustifichi la mancata frequenza, il Diri gente Scolastico, a seguito dell’istruttoria dei docenti e dell’Ufficio Didattica, avviserà entro i sette giorni dalla suddetta comunicazione il Sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del respon sabile medesimo, invitandolo ad ottemperare alla legge. 

In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quar to del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. 

In caso di violazione dell’obbligo di istruzione, il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale, a farne denuncia per iscritto presso le sedi competenti.

Si invitano, pertanto, i genitori a controllare le assenze dei propri figli e a giustificarle senza indu gio. 

I docenti coordinatori di classe dovranno controllare le assenze degli alunni della propria classe e, nel caso queste siano “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, dovranno dare immediata comunicazione alla Segreteria affinché il Dirigente Scolastico provveda ad attivare gli adempimenti di legge. 

Si sottolinea, inoltre, che è stata abrogata la normativa precedente (art. 731 del Codice Penale), che prevedeva un’ammenda fino a € 30 per l’omissione dell’istruzione elementare. Contestualmente, l’articolo 12 del “Decreto Caivano” ha introdotto una nuova fattispecie di reato, all’articolo 570-ter del Codice Penale, denominata “Inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori”, secondo la quale, chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette senza giu sto motivo di impartirgli o fargli impartire l’istruzione obbligatoria (10 anni), è punito con la reclu sione fino a due anni. 

Mancato adempimento. 

La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione già ammonita dal Sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punibile con la reclusione fino a due anni. 

La norma penale contempla e punisce anche l’ipotesi di elusione dell’obbligo di istruzione. Elusione dell’obbligo. 

La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, già ammonita dal Sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punibile con la reclusione fino a un anno. 

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica per la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione. 

La Dirigente scolastica 

Sabrina Amato 

 Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                                                                          dell’a rt. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

 

Documenti