Criteri per lo svolgimento e la valutazione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Si pubblica il documento contenente i vari criteri .

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da Lazzarella Abbondi

del venerdì, 10 giugno 2022

 

                                                                                       Ministero dell’Istruzione

Istituto Comprensivo “Don Rinaldo Beretta”

20833 Giussano fraz. Paina (MB) - Via Manzoni,50

Tel. 0362/861126 Fax  0362- 335775

e-mail: donberetta@tiscali.it  

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sito: www.icdonberettagiussano.edu.it

 

A.S. 2021/22

 

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO E LA VALUTAZIONE

DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

 

Con OM n. 64 del 14 marzo 2022 il Ministero dell’Istruzione ha regolamentato lo svolgimento dell’’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2021/22, nell’ottica di un progressivo ritorno alla normalità, seppure con alcuni elementi di semplificazione rispetto all’impianto ordinariamente disegnato dalle disposizioni del D.lgs. n. 62/2017 e del DM n. 741/2017, dopo due anni di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19  che ha stravolto procedure e abitudini consolidate.

La cornice normativa di riferimento

• D.P.R. n. 263/2012

• D. Lgs. n. 62/2017

 • D.M. n. 741/2017

 • D.M. n. 742/2017

 • O.M. n. 64 del 14 marzo 2022

L'esame è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa ed ha a riferimento “il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

L’Esame di Stato è un momento/processo valutativo e, in quanto tale, come tutte le esperienze valutative:

- ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento

- ha finalità formativa ed educativa

- concorre al miglioramento degli apprendimenti

- concorre al successo formativo

- documenta lo sviluppo dell’identità personale

- promuove l’autovalutazione in relazione alle acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

RIUNIONE PRELIMINARE

La commissione, presieduta dal dirigente o da un suo delegato, è composta da tutti i docenti delle classi terze dell’istituzione scolastica.

In sede di riunione preliminare la commissione:

  • predispone almeno tre terne di tracce per la prova scritta di italiano, in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali;
  • predispone tre tracce per la prova scritta di matematica, ciascuna riferita alle seguenti tipologie: problemi articolati su una o più richieste; quesiti a risposta aperta
  • definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, l’ordine di successione delle classi per i colloqui (nella definizione del calendario la commissione tiene in considerazione le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo) e il numero giornaliero di alunni che sostiene la prova orale;
  • definisce i criteri di valutazione delle prove d’esame, che devono essere coerenti con il profilo finale dello studente, con gli obiettivi e i traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati nel curricolo di istituto e nella programmazione dei consigli di classe, (definiti i criteri è bene procedere alla realizzazione di una specifica griglia di valutazione per ciascuna delle  prove d’esame);
  • definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d’esame per gli alunni con disabilità e/o con disturbo specifico di apprendimento certificati;
  • definisce i criteri per l’attribuzione della lode

La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe, compresi i docenti di religione e attività alternativa. Non fanno parte della commissione i docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’ampliamento dell’offerta formativa.

Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore, ognuno dei quali è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.

 

REQUISITI DI AMMISSIONE

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede all’ammissione all’esame di Sato a.s. 2021/22, degli alunni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

 a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’ esame di Stato prevista dall’artico lo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta a maggioranza, possono non ammettere l'alunna o l'alunno all’esame di Stato con adeguata motivazione.

 Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame di Stato, fermo restando i criteri di valutazione deliberati dal Collegio.

 

VOTO DI AMMISSIONE

Una volta accertato il possesso dei requisiti di ammissione all’esame, il consiglio di classe procede per ciascun allievo alla relativa delibera e attribuzione del voto di ammissione in decimi considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunna o dall’alunno e secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti.

Il voto di ammissione può essere inferiore a sei decimi, senza decimali.

Pur in presenza dei sopra riportati requisiti di ammissione (frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato e non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame),  i consigli di classe possono deliberare la non ammissione all’esame di Stato di un alunno nei casi in cui lo stesso non abbia acquisito del tutto o abbia acquisito parzialmente i livelli di apprendimento previsti in una o più discipline.

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE

Gli studenti dell’esame di quest’anno sono la generazione più penalizzata dalla pandemia.

 È opportuno tenere conto del triennio pandemico, non solo in chiave negativa (discontinuità del percorso, learning loss, povertà educativa, diseguaglianze sociali, …) ma anche in chiave positiva (valorizzazione delle esperienze e delle soluzioni innovative, del potenziamento delle competenze digitali, di nuove e originali modalità comunicative ed espressive, …), ponendo attenzione alla personalizzazione dei percorsi e delle modalità di feedback valutativo.

Il voto di ammissione viene attribuito tenendo in considerazione i criteri deliberati dal collegio nella loro prospettiva evolutiva quali:

  • bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo
  • processi motivazionali (comportamento, impegno e partecipazione, attenzione, collaborazione)
  • l’apprendimento e le competenze maturate
  • la media dei voti del terzo anno considerando che la media delle valutazioni conclusive del terzo anno costituisce sintesi del percorso scolastico dell'alunno (tale media può essere incrementata di un bonus in considerazione dei meriti dell’alunno nel percorso scolastico in termini di partecipazione attiva e costante, partecipazione a concorsi, conseguimento di certificazioni linguistiche comunque acquisite,…)

 

In caso di non ammissione all’esame viene espresso un giudizio, senza attribuzione di voto.

La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico, a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto l’istituto.

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”.

 

 PROVE D’ESAME

La vera novità di quest’anno è il ritorno alle prove scritte. Resta come elemento di semplificazione la riduzione del numero di scritti, tra i quali ancora non è ricomparsa la prova unica di lingue straniere.

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, ai sensi  dell’art. 2 comma 4 dell’OM n. 64/2022 e è costituito da:

 a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017;

 b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 8 del DM 741/2017;

c) colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017, attraverso il quale deve essere anche accertato il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica.

 

Prova scritta relativa alle competenze di italiano

«La commissione predispone almeno tre terne di tracce», adottando le seguenti tipologie:

a) Testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;

b) Testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

c) Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Le diverse tipologie possono essere combinate in un’unica traccia, strutturata in più parti.

Le tracce per la prova scritta, in numero di tre, fra le quali il candidato opererà la scelta, debbono essere formulate in modo da rispondere quanto più è possibile agli interessi degli alunni, tenendo conto delle seguenti indicazioni di massima:

    • esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia (sotto forma di cronaca o diario o lettera o racconto ecc.)
    • trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione di riflessioni personali
    • relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina.

La prova scritta di italiano è finalizzata ad accertare:

  • la padronanza della lingua;
  • la capacità di espressione personale;
  • il corretto ed appropriato uso della lingua;
  • la coerente e organica esposizione del pensiero.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. (DM 741/2017).

La durata della prova è di quattro ore.

Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due  seguenti tipologie:

a) problemi articolati su una o più richieste;

b) quesiti a risposta aperta.

La commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. 

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l’una dall’altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova stessa.

 Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

I problemi devono essere intesi come questioni autentiche e significative, legate alla vita quotidiana, e non solo esercizi a carattere ripetitivo o quesiti ai quali si risponde semplicemente ricordando una definizione o una regola.

Attraverso la prova scritta di matematica si dovranno accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle seguenti aree:

  • numeri;
  • spazio e figure;
  • relazioni e funzioni;
  • dati e previsioni.

La durata della prova è di tre ore.

 

Il colloquio d’esame

L’esame si conclude con il colloquio, condotto collegialmente dalla sottocommissione finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica.

Il colloquio, in quanto momento valutativo, e la preparazione del colloquio,  è un’ottima occasione formativa e didattica.

L’impostazione e le modalità dello svolgimento delle prove d’esame terranno conto della situazione di partenza, dell’attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni alunno, delle effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto da ognuno.

La commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione del livello raggiunto dall’allievo nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra gli argomenti o la caduta in un repertorio di domande e di risposte su ciascuna disciplina, prive dei necessari organici collegamenti. La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la commissione possiede relativamente al percorso e alla realtà d’apprendimento scolastico dell’allievo, al fine di creare un’atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità, capacità e competenze del candidato, per limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d’esame.

E’ opportuno introdurre elementi di autovalutazione, essendo l’alunno il protagonista dell’apprendimento

La durata del colloquio ad alunno è di almeno mezz’ora, massimo 40 minuti, salvo situazioni specifiche che richiedano tempi più lunghi.

 

LA VALUTAZIONE FINALE

Commissione e sottocommissioni, una volta terminati i colloqui, procedono alla valutazione finale e all’attribuzione del relativo voto, ciascuno secondo le proprie competenze.

La sottocommissione valuta le prove d’esame secondo i criteri definiti dalla commissione, formula la proposta di valutazione finale, ossia l’attribuzione del voto finale in decimi e  l’eventuale proposta per l’attribuzione della lode.

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con voto in decimi per ciascun alunno e all’unanimità l’attribuzione della menzione di lode in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

La valutazione finale complessiva si ottiene secondo quanto disposto dall’articolo 13 del DM n. 741/2017,  secondo la procedura di seguito descritta:

  • preliminarmente la sottocommissione calcola la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare arrotondamenti;
  • successivamente la sottocommissione calcola la media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio; tale media viene arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. Il voto finale così ottenuto per ciascun alunno viene proposto alla commissione in seduta plenaria.

L’esame si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

 

ALUNNI CON DISABILITÀ DI APPRENDIMENTO (DM 741/2017)

Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

2.         Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

3.         Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

4.         Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

5.         Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

6.         Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

7.         Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

8.         Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.

9.         Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.”

 

 Prove standardizzate e certificazione delle competenze

 

Ai sensi dell’art. 5 dell’OM n 65/2022 gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’articolo 7 del D.Lgs 62/2017, ma la mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato.

Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

 

Certificazione competenze alunni con disabilità

L’articolo 4, comma 5, del DM 742/2017, per le alunne e gli alunni con disabilità certificata prevede che il modello nazionale possa essere accompagnato, laddove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (PEI).

 Tale disposizione è stata ripresa dal decreto interministeriale n. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2- ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”.

Una sezione (numero 10) del nuovo modello nazionale di PEI è dedicata alle eventuali note esplicative, utili a rapportare il significato degli enunciati relativi alle competenze di base e ai livelli raggiunti da ciascun alunno con disabilità, agli obiettivi specifici del PEI, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi nella scuola secondaria di secondo grado.

Le note esplicative, leggiamo nelle Linee guida (adottate sempre con il suddetto DI) concernenti la definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e il modello nazionale di PEI, riguardano:

  • la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una progettazione didattica in cui gli interventi sul percorso curricolare presuppongano un eventuale esonero da alcune discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze;
  • la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del raggiungimento della stessa;
  • la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza.

Nel caso in cui il modello di certificazione ufficiale risulti assolutamente incompatibile con il PEI, lo stesso (modello) può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e ivi definendo i livelli di competenza effettivamente rilevabili.

Relativamente allo svolgimento delle prove Invalsi, il consiglio di classe, per gli alunni con disabilità certificata, può disporre adeguate misure compensative o dispensative e, nel caso tali misure non fossero sufficienti, può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l’esonero dalla stessa (prova).

 

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

Terminate le operazioni relative alla valutazione finale, l’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso la scuola sede della sottocommissione e distintamente per classe nell’area documentale riservata alla singola classe del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

In caso di mancato superamento dell’esame, nel tabellone e nell’area riservata del predetto registro elettronico, va indicata la sola dicitura “Non diplomato”.

Nel caso di alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), nel diploma finale e nelle tabelle pubblicate (secondo le suddette modalità) non viene fatta menzione delle eventuali (personalizzate) modalità di svolgimento dell’esame.

L’eventuale non superamento dell’esame comporta la ripetenza della terza classe.

La ripetenza è intesa come possibilità di recupero, orientamento e maturazione offerta all’alunno nell’intento di promuoverne la formazione.

Per questo, in genere, l’alunno non licenziato viene mantenuto nel medesimo corso, così da avere il supporto della continuità didattica.

 

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